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Relazioni paessaggistiche

 

Il Codice dei Beni Culturali, nella parte terza, definisce il paesaggio come “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni” (art. 131) e sottolinea il ruolo imprescindibile della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche al fine di pervenire ad “una definizione congiunta degli indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi” (art.132). 

 

Le categorie di beni che la Legge 431/85 (art. 1) sottoponeva a tutela sono oggi tutelati dall’art. 142 del D. Lgs 42/2004 (vedi blog)

 

Il 1 ottobre 2000 a Firenze viene siglata la Convenzione Europea del Paesaggio che sancisce in modo ancora più evidente l’importanza della tutela del paesaggio per il miglioramento della qualità della vita.

Con il D. Lgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, successivamente modificato dai Decreti Legislativi n. 156 e n. 157 del 2006 e quindi dai Decreti Legislativi n. 62 e 63 del 2008, vengono ampliati alcuni concetti di tutela sia sui Beni Culturali che sul Paesaggio e viene pienamente recepito il nuovo concetto di Paesaggio della Convenzione Europea come patrimonio culturale dei popoli.

 

 

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